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Via delle Monache 4, c.p. 603, CH- 6600 Locarno, Tel. 0041 (0)91 752 13 50, Fax 0041 (0)91 752 13 65 / E-mail info@scia-locarno.ch |
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STATUTI SCIA
Sotto la denominazione "SCIA" è costituita un'associazione ai
sensi dell'art. 60 CCS, con sede a Locarno. 2. Scopo La Società Commercianti Industriali ed Artigiani del Locarnese ha come scopo il promovimento e la tutela degli interessi professionali e collettivi di tali categorie, con particolare attenzione per quelli delle aziende di piccola e media dimensione. La SCIA intende inoltre: - promuovere e sviluppare lo spirito di collaborazione e di solidarietà fra i suoi membri, per tutto quanto è riconosciuto d'interesse generale; - intervenire presso le autorità e l'opinione pubblica a tutela dei diritti e degli interessi della categoria; - studiare le questioni economiche che interessano il Cantone Ticino e il Locarnese in particolare, promuovendo incontri, dibattiti e conferenze; - organizzare - sia direttamente sia in collaborazione con altri enti - corsi di formazione/perfezionamento, rispettivamente promuovere tali corsi per il tramite di premi o di sussidi; - assistere i propri membri con la necessaria consulenza, per il tramite del proprio segretariato; - difendere i principi di una sana e leale concorrenza. 3. Membri La SCIA si compone di 3 categorie di membri: a) soci attivi Possono diventare soci attivi gli industriali, i commercianti, gli artigiani, i liberi professionisti o le ditte di indole commerciale aventi sede, domicilio o un giro d'affari nei distretti di Locarno e Valle Maggia. Possono invece diventare soci passivi quelle persone che non svolgono più un'attività lucrativa. Il titolo di socio onorario è accordato dall'assemblea generale annuale, su
preavviso del comitato, ai membri che hanno reso particolari servizi alla SCIA
o, più in generale, alla categoria e agli interessi che la stessa intende
tutelare. 4. Ammissione Le domande d'ammissione devono essere presentate in forma scritta al comitato
che è l'organo competente per decidere in merito alle stesse. 5. Dimissioni Tutti i membri che non intendono più far parte della SCIA devono presentare le proprie dimissioni, in forma scritta, al comitato, entro il 30 settembre, per la fine dell'anno civile. Le dimissione saranno tuttavia accordate soltanto se l'interessato è in
regola con il pagamento delle tasse sociali arretrate. 6. Radiazione Sarà radiato dalla SCIA ogni membro che, nell'ambito dell'attività sociale
- o all'infuori della stessa - dovesse nuocere al buon andamento
dell'associazione o alla buona reputazione della stessa. 7. Contributo annuo Tutti i soci attivi devono pagare la loro quota al momento in cui entrano a
far parte della SCIA e, in seguito, all'inizio di ogni anno civile. ORGANIZZAZIONE 8. Organi Gli organi della SCIA sono: - l'assemblea generale; ASSEMBLEA GENERALE 9. Generalità La SCIA indice un'assemblea generale ordinaria nel corso del mese di marzo di
ogni anno, convocata dal comitato, con l'indicazione delle trattande. 10. Competenze Sono competenza dell'assemblea: - l'approvazione del verbale dell'ultima assemblea; 11. Assemblea straordinaria Un'assemblea straordinaria della SCIA può essere convocata in ogni momento dal comitato. Quest'ultimo è pure tenuto a convocare un'assemblea straordinaria su
richiesta di almeno 1/10 dei soci che dovranno motivare per iscritto detta
richiesta. COMITATO 12. Generalità Cpv 1: Il comitato della SCIA viene eletto per un periodo di 2 anni ed è composto da un numero che varia da 5 a 9 membri scelti fra i soci attivi. Cpv. 2: Del comitato fanno parte il Presidente, nominato dall’assemblea, il Vicepresidente e il Cassiere, designati dai membri del comitato stesso. Cpv. 3: I membri di comitato possono rimanere in carica per un periodo massimo di 8 anni; trascorso tale periodo, non possono più essere rieletti, eccezion fatta per il caso in cui non sia disponibile alcun altro subentrante. Gli anni di presidenza non sono cumulabili con gli anni passati quale membro di comitato. Cpv. 4: Il comitato ha la facoltà di nominare un segretario che può essere rimunerato. Tale incarico può essere conferito anche ad una persona che non è membro di comitato13. Posto vacante Se durante il periodo di nomina il numero dei membri del comitato dovesse
scendere al di sotto del numero minimo previsto dallo stato, il comitato è
legittimato a designare un sostituto ad interim fino alla prossima assemblea
generale. 14. Competenze Il Comitato ha il compito di mettere in esecuzione le decisioni
dell'assemblea e di decidere su tutte le questioni che non sono state
espressamente devolute ad altri organi. Ogni membro del comitato è tenuto a presenziare alle riunioni: eventuali
mancanze devono essere giustificate nei confronti del presidente. 15. Cassiere Il cassiere è responsabile della cassa e della contabilità e cura
l'esazione delle quote sociali, eseguendo pure i pagamenti della società,
previa presentazione degli atti firmati dal presidente. 16. Anno sociale L'anno sociale inizia il 1. gennaio e termina al 31 dicembre. Le firme congiunte del presidente e del cassiere oppure del segretario
vincolano la società verso l'esterno. REVISORI DEI CONTI 18. Generalità I due revisori dei conti - eletti dall'assemblea - rimangono in carica 2 anni
e sono rieleggibili. DISPOSIZIONI DIVERSE 19. Scioglimento della SCIA L'assemblea generale può decidere lo scioglimento della SCIA: tale decisione
deve essere approvata da una maggioranza qualificata corrispondente ai 3/4 dei
soci presenti. 20. Revisione Questo statuto potrà essere riveduto in ogni momento. 21. Disposizione transitoria Questo statuto è stato approvato dall'assemblea generale ordinaria del 27
marzo 1996 ed entra in vigore immediatamente. Il presidente Nello Carrara
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